La Conferenza permanente per i rapporti tra Stato e Regioni ha approvato il 21 dicembre 2011 gli Accordi sulla formazione dei datori che svolgono direttamente le funzioni di Rspp, dei lavoratori, preposti e dirigenti, dando così attuazione a quanto previsto, rispettivamente, dagli artt. 34 e 37 del d.lgs. 81/08 (c.d. Testo Unico sulla sicurezza).
Gli Accordi, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 8 dell’ 11 gennaio 2012, vanno a regolamentare contenuti, durata e modalità dei percorsi formativi e dell’aggiornamento sia per i datori di lavoro che svolgono direttamente il compito di responsabile del servizio di prevenzione e protezione (sino a determinati limiti dimensionali) sia per i lavoratori (tra cui appositi corsi introdotti per preposti e dirigenti).
I testi prevedono diversi livelli formativi, articolati sulla base di tre differenti condizioni di rischio (basso – medio – alto).
L’accordo che disciplina la formazione per i lavoratori chiarisce la netta distinzione tra formazione e informazione e prevede un percorso formativo che si snoda in due momenti, uno di base (formazione generale) identico per tutti e l’altro più specifico per le differenti attività produttive individuate secondo la classificazione ATECO.
Secondo le norme in vigore i “corsi di formazione per i lavoratori vanno realizzati previa richiesta di collaborazione agli Enti Bilaterali, (…) e agli Organismi Paritetici, (…) ove esistenti sia nel territorio che nel settore ove opera l’azienda”.
Per ottenere tale collaborazione l’azienda dovrà dare comunicazione dell’intenzione di svolgere i corsi attraverso il modulo apposito, da inviarsi all’Ente Bilaterale 15 giorni prima dell’inizio degli stessi. L’Ente risponderà con eventuali richieste o proposte di modifica e collaborazione: la mancata risposta entro 15 giorni da parte dell’Ente Bilaterale vale come silenzio assenso.