Rimborsi per lavoratrici e lavoratori dipendenti da aziende iscritte agli Enti Bilaterali da almeno 12 mesi

FARE IN OGNI CASO RIFERIMENTO AL PROGRAMMA ANNUALE DI ATTIVITA' RIFERITO ALL'ENTE BILATERALE DI COMPETENZA (TERZIARIO O TURISMO)

INFORMIAMO TUTTI GLI UTENTI CHE QUALSIASI RICHIESTA PERVENUTA DOPO LA DATA INDICATA NON VERRA' PRESA IN CONSIDERAZIONE 

A. Rimborso integrativo per Congedo Parentale. 

  1. Alla/al lavoratrice/lavoratore dipendente con contratto di lavoro full-time che richieda e fruisca del periodo di congedo parentale (maternità facoltativa) per almeno 90 giorni continuativi entro la data del compimento dell’anno di vita del bambino, viene riconosciuto un rimborso una tantum di € 500,00. Il rimborso è riconosciuto anche in caso di fruizione del congedo parentale per adozione.
  2. Il rimborso può essere riconosciuto una sola volta all’anno per nucleo familiare.
  3. Per i lavoratori con contratto di lavoro a tempo parziale (part-time) tutti gli importi fissi eventualmente accordati come rimborso di sostegno al reddito dovranno essere rapportati all’orario previsto dal contratto individuale di lavoro (o successive variazioni) rispetto all’orario contrattuale pieno.
  4. Il rimborso non spetta in caso di reddito ISEE superiore a € 40.000,00.
  5. La richiesta può essere presentata decorso il 90° giorno di congedo parentale (maternità facoltativa) e fino al compimento dell’anno di vita del bambino.

 

Documentazione richiesta:

  1. Modulo Rimborso integrativo per Congedo Parentale compilato in ogni sua parte (compresa quella riservata al datore di lavoro).
  2. Copia dell’ultima busta paga antecedente l’inizio della maternità obbligatoria.
  3. Copia della comunicazione all’INPS della richiesta di congedo parentale (maternità facoltativa).
  4. Copia dichiarazione ISEE del richiedente.

 

 

B. Rimborso integrativo per spese mediche figli. 

  1. Alla/al lavoratrice/lavoratore dipendente che debba sostenere spese per visite mediche specialistiche o per prestazioni di diagnostica nei confronti di figli aventi età inferiore agli 11 anni viene riconosciuto un rimborso fino ad un massimo di € 300,00 qualora tali prestazioni siano comprese nell’allegato elenco.
  2. Nel caso in cui la prestazione sia resa dal servizio sanitario nazionale il rimborso può riguardare la quota a carico della famiglia (ticket)
  3. Possono essere chieste a rimborso somme relative a più prestazioni fino al raggiungimento del limite di importo previsto.
  4. Il rimborso può essere riconosciuto, con riferimento alla medesima prestazione verso lo stesso soggetto, una sola volta per nucleo familiare.
  5. La richiesta di rimborso può essere presentata entro un anno dal pagamento della prestazione sanitaria.

Si precisa che le richieste verranno esaminate entro 60 giorni dal termine di ogni quadrimestre (1° quadrimestre da gennaio ad aprile, 2° quadrimestre da maggio ad agosto, 3° quadrimestre da settembre a dicembre). Entro lo stesso termine verranno rimborsate le domande accolte.

 

Documentazione richiesta:

  1. Modulo Rimborso integrativo per spese mediche figli compilato in ogni sua parte.
  2. Copia dell’ultima busta paga antecedente la richiesta.
  3. Stato di famiglia (autodichiarazione) o documento di identità del figlio per cui si richiede il rimborso
  4. Documentazione di spesa da cui emerga il destinatario delle prestazioni diagnostiche o terapeutiche.

 

Spese per prestazioni non elencate in allegato potranno essere valutate dall'apposita commissione a fronte di adeguata motivazione da parte del richiedente

 

 

C. Rimborso mensa scolastica figli.

  1. Alla/al lavoratrice/lavoratore dipendente che abbia sostenuto spese il pagamento della mensa scolastica (compresi gli eventuali costi per l’assistenza obbligatoria da parte di operatori) per figli che frequentano gli asili nido e i baby parking, la scuola dell’infanzia o la scuola primaria (elementare) viene riconosciuto un rimborso delle spese sostenute fino ad un massimo di € 200,00 per ogni periodo di cui al successivo punto g).
  2. Tale importo servirà esclusivamente per il rimborso di buoni pasto utilizzati nelle mense scolastiche delle scuole dell’infanzia e delle scuole primarie.
  3. I buoni complessivamente disponibili saranno assegnati fino ad esaurimento dotazione economica.
  4. Il rimborso non spetta per i nuclei familiari con reddito ISEE superiore a € 40.000,00.
  5. Fra tutti i soggetti che possono fare richiesta, in quanto aventi le caratteristiche previste dall’art. 2 del regolamento (appartenenza ad una azienda del settore del terziario iscritta all’Ente Bilaterale del Terziario di Cuneo da almeno 12 mesi) i buoni saranno assegnati con priorità per le richieste provenienti da nuclei familiari con reddito ISEE fino a € 20.000,00.
  6. In caso di eccedenza di richieste rispetto alle risorse disponibili, saranno prese in considerazione prima le richieste prioritarie. Le richieste non prioritarie, cioè da parte di soggetti con reddito ISEE superiore a euro 20.000,00, potranno essere soddisfatte con una proporzionale riduzione nell’ambito delle risorse disponibili.
  7. Il rimborso può essere riconosciuto, con riferimento alla medesima prestazione di mensa verso lo stesso soggetto (figlio), una sola volta per nucleo familiare.
  8. La richiesta di rimborso può essere presentata nel rispetto delle seguenti scadenze:
    1. Per i pasti fruiti tra il 1° settembre 2024 e il 31 dicembre 2024 la domanda dovrà essere presentata dal 1° gennaio 2025 ed entro il 31 gennaio 2025 e i pagamenti verranno effettuati entro il 28 febbraio 2025;
    2. Per i pasti fruiti tra il 1° gennaio 2025 e il 31 marzo 2025 la domanda dovrà essere presentata dal 1° aprile 2025 ed entro il 30 aprile 2025 e i pagamenti verranno effettuati entro il 31 maggio 2025;
    3. Per i pasti fruiti tra il 1° aprile 2025 e il 30 giugno 2025 la domanda dovrà essere presentata dal 1° luglio 2025 ed entro il 31 luglio 2025 e i pagamenti verranno effettuati entro il 15 settembre 2025.

 

Documentazione richiesta:

  1. Modulo Rimborso mensa scolastica figli compilato in ogni sua parte.
  2. Copia dell’ultima busta paga antecedente la richiesta.
  3. Documentazione di spesa da cui emerga il destinatario delle prestazioni.
  4. Dichiarazione ISEE del nucleo familiare.

 

 

D. Rimborso per acquisto dei libri.

  1. Alla/al lavoratrice/lavoratore dipendente che acquisti libri (per qualsiasi motivazione: svago, cultura, motivi scolastici, ecc.) viene riconosciuto un rimborso delle spese sostenute fino ad un massimo di € 200,00 certificata dalle relative fatture/scontrini.
  2. Il rimborso non spetta per i nuclei familiari con reddito ISEE superiore a € 40.000,00.
  3. Fra tutti i soggetti che possono fare richiesta, in quanto aventi le caratteristiche previste dall’art. 2 del regolamento (appartenenza ad una azienda del settore del terziario iscritta all’Ente Bilaterale del Terziario di Cuneo da almeno 12 mesi) il rimborso sarà assegnato con priorità per le richieste provenienti da nuclei familiari con reddito ISEE fino a € 20.000,00.
  4. In caso di eccedenza di richieste rispetto alle risorse disponibili, saranno prese in considerazione prima le richieste prioritarie. Le richieste non prioritarie, cioè da parte di soggetti con reddito ISEE superiore a euro 20.000,00, potranno essere soddisfatte con una proporzionale riduzione nell’ambito delle risorse disponibili.
  5. Il rimborso può essere riconosciuto, con riferimento alla medesima prestazione (cioè lo stesso acquisto) una sola volta per nucleo familiare.
  6. La richiesta di rimborso è da presentare entro il 30 novembre 2025.

Si precisa che le richieste verranno processate entro 60 giorni dal termine indicato alla precedente lettera f)

Documentazione richiesta:

  1. Modulo Rimborso per acquisto dei libri compilato in ogni sua parte.
  2. Copia dell’ultima busta paga.
  3. Documentazione di spesa (fatture o ricevute riportanti le voci di spesa dei singoli libri).
  4. Dichiarazione ISEE del nucleo familiare.

 

 

E. Rimborso per iscrizione ad asili nido e scuole dell’infanzia figli.

  1. Alla/al lavoratrice/lavoratore dipendente che abbia sostenuto spese per l’iscrizione e per la frequenza ai baby parking, all’asilo nido o alla scuola dell’infanzia, viene riconosciuto un rimborso delle spese sostenute fino ad un massimo di € 200,00, certificata dalle relative fatture.
  2. Il rimborso non spetta per i nuclei familiari con reddito ISEE superiore a € 40.000,00.
  3. Fra tutti i soggetti che possono fare richiesta, in quanto aventi le caratteristiche previste dall’art. 2 del regolamento (appartenenza ad una azienda del settore del terziario iscritta all’Ente Bilaterale del Terziario di Cuneo da almeno 12 mesi) il rimborso sarà assegnato con priorità per le richieste provenienti da nuclei familiari con reddito ISEE fino a € 20.000,00.
  4. In caso di eccedenza di richieste rispetto alle risorse disponibili, saranno prese in considerazione prima le richieste prioritarie. Le richieste non prioritarie, cioè da parte di soggetti con reddito ISEE superiore a euro 20.000,00, potranno essere soddisfatte con una proporzionale riduzione nell’ambito delle risorse disponibili.
  5. Il rimborso può essere riconosciuto, con riferimento alla medesima prestazione, una sola volta per nucleo familiare.
  6. La richiesta di rimborso vale per l’iscrizione all’annualità scolastica 2024-2025 e può essere presentata entro il 30 aprile 2025.

Si precisa che le richieste verranno processate entro 60 giorni dal termine indicato alla precedente lettera f)

Documentazione richiesta:

  1. Modulo Rimborso per iscrizione ad asili nido e scuole dell’infanzia figli compilato in ogni sua parte.
  2. Copia dell’ultima busta paga.
  3. Documentazione di spesa (ricevute o attestazione del versamento effettuato presso il baby parking, l’asilo nido o la scuola materna).
  4. Attestazione da parte dell’Istituto dell’iscrizione e frequenza dell’alunno.
  5. Dichiarazione ISEE del nucleo familiare.

 

 

F. Rimborso per attività educative figli.

  1. Alla/al lavoratrice/lavoratore dipendente che abbia sostenuto spese per attività educative proposte dalla scuola durante l'attività scolastica (attività sportive, laboratori didattici, gite, musei che comportino spese aggiuntive a carico delle famiglie) per figli che frequentano la scuola dell’infanzia, la scuola primaria (elementare) e la scuola secondaria di primo grado (scuola media) viene riconosciuto un rimborso delle spese sostenute fino ad un massimo di € 100,00, certificata dalle relative fatture.
  2. Il rimborso non spetta per i nuclei familiari con reddito ISEE superiore a € 40.000,00.
  3. Fra tutti i soggetti che possono fare richiesta, in quanto aventi le caratteristiche previste dall’art. 2 del regolamento (appartenenza ad una azienda del settore del terziario iscritta all’Ente Bilaterale del Terziario di Cuneo da almeno 12 mesi) il rimborso sarà assegnato con priorità per le richieste provenienti da nuclei familiari con reddito ISEE fino a € 20.000,00.
  4. In caso di eccedenza di richieste rispetto alle risorse disponibili, saranno prese in considerazione prima le richieste prioritarie. Le richieste non prioritarie, cioè da parte di soggetti con reddito ISEE superiore a euro 20.000,00, potranno essere soddisfatte con una proporzionale riduzione nell’ambito delle risorse disponibili.
  5. Il rimborso può essere riconosciuto, con riferimento alla medesima prestazione verso lo stesso soggetto (figlio), una sola volta per nucleo familiare.
  6. La richiesta di rimborso per spese sostenute nell’anno scolastico 2024-2025 può essere presentata entro il 30 settembre 2025.

Si precisa che le richieste verranno processate entro 60 giorni dal termine indicato alla precedente lettera f)

Documentazione richiesta:

  1. Modulo Rimborso per attività educative figli compilato in ogni sua parte.
  2. Copia dell’ultima busta paga.
  3. Documentazione di spesa (ricevute o attestazione del versamento effettuato alla scuola).
  4. Attestazione da parte dell’Istituto dell’iscrizione dello studente.
  5. Dichiarazione ISEE del nucleo familiare.

 

 

G. Rimborso iscrizione estate ragazzi-centri estivi figli.

  1. Alla/al lavoratrice/lavoratore dipendente che abbia sostenuto spese per l’iscrizione a centri estivi o estate ragazzi, per figli che frequentano la scuola dell’infanzia, la scuola primaria (elementare) e la scuola secondaria di primo grado (scuola media) viene riconosciuto un rimborso delle spese sostenute fino ad un massimo di € 200,00, certificata dalle relative fatture.
  2. Il rimborso non spetta per i nuclei familiari con reddito ISEE superiore a € 40.000,00.
  3. Fra tutti i soggetti che possono fare richiesta, in quanto aventi le caratteristiche previste dall’art. 2 del regolamento (appartenenza ad una azienda del settore del terziario iscritta all’Ente Bilaterale del Terziario di Cuneo da almeno 12 mesi) il rimborso sarà assegnato con priorità per le richieste provenienti da nuclei familiari con reddito ISEE fino a € 20.000,00.
  4. In caso di eccedenza di richieste rispetto alle risorse disponibili, saranno prese in considerazione prima le richieste prioritarie. Le richieste non prioritarie, cioè da parte di soggetti con reddito ISEE superiore a euro 20.000,00, potranno essere soddisfatte con una proporzionale riduzione nell’ambito delle risorse disponibili.
  5. Il rimborso può essere riconosciuto, con riferimento alla medesima prestazione verso lo stesso soggetto (figlio), una sola volta per nucleo familiare.
  6. La richiesta di rimborso per spese inerenti la stagione estiva 2025 può essere presentata entro il 30 settembre 2025.

Si precisa che le richieste verranno processate entro 60 giorni dal termine indicato alla precedente lettera f)

Documentazione richiesta:

  1. Modulo Rimborso iscrizione estate ragazzi-centri estivi figli compilato in ogni sua parte.
  2. Copia dell’ultima busta paga.
  3. Documentazione di spesa (ricevute o attestazione del versamento effettuato).
  4. Dichiarazione ISEE del nucleo familiare. 

 

H. Rimborso spese di trasporto figli.

  1. Alla/al lavoratrice/lavoratore dipendente che abbia sostenuto il pagamento delle spese di trasporto per figli che frequentano la scuola dell’infanzia, la scuola primaria (elementare) e la scuola secondaria di primo grado (scuola media) e la scuola secondaria superiore viene riconosciuto un rimborso delle spese sostenute fino ad un massimo di € 300,00, certificato dalle relative fatture.
  2. Il rimborso non spetta per i nuclei familiari con reddito ISEE superiore a € 40.000,00.
  3. Fra tutti i soggetti che possono fare richiesta, in quanto aventi le caratteristiche previste dall’art. 2 del regolamento (appartenenza ad una azienda del settore del terziario iscritta all’Ente Bilaterale del Terziario di Cuneo da almeno 12 mesi) il rimborso sarà assegnato con priorità per le richieste provenienti da nuclei familiari con reddito ISEE fino a € 20.000,00.
  4. In caso di eccedenza di richieste rispetto alle risorse disponibili, saranno prese in considerazione prima le richieste prioritarie. Le richieste non prioritarie, cioè da parte di soggetti con reddito ISEE superiore a euro 20.000,00, potranno essere soddisfatte con una proporzionale riduzione nell’ambito delle risorse disponibili.
  5. Il rimborso può essere riconosciuto, con riferimento alla medesima prestazione verso lo stesso soggetto (figlio), una sola volta per nucleo familiare.
  6. La richiesta di rimborso per spese inerenti le spese di trasporto per l'anno scolastico 2024-2025 può essere presentata entro il 30 giugno 2025.

Si precisa che le richieste verranno processate entro 60 giorni dal termine indicato alla precedente lettera f)

Documentazione richiesta:

  1. Modulo Rimborso per spese di trasporto figli compilato in ogni sua parte.
  2. Copia dell’ultima busta paga.
  3. Documentazione di spesa (ricevute o attestazione del versamento effettuato).
  4. Attestazione da parte dell'Istituto dell'iscrizione dello studente.
  5. Dichiarazione ISEE del nucleo familiare. 

 

I. Rimborso iscrizione pre-ingresso e doposcuola figli. 

  1. Alla/al lavoratrice/lavoratore dipendente che abbia sostenuto spese per l’iscrizione al pre-ingresso ed al doposcuola, per figli che frequentano la scuola dell’infanzia e la scuola primaria (elementare) viene riconosciuto un rimborso delle spese sostenute fino ad un massimo di € 200,00 certificato dalle relative fatture.
  2. Il rimborso non spetta per i nuclei familiari con reddito ISEE superiore a € 40.000,00.
  3. Fra tutti i soggetti che possono fare richiesta, in quanto aventi le caratteristiche previste dall’art. 2 del regolamento (appartenenza ad una azienda del settore del terziario iscritta all’Ente Bilaterale del Terziario di Cuneo da almeno 12 mesi) il rimborso sarà assegnato con priorità per le richieste provenienti da nuclei familiari con reddito ISEE fino a € 20.000,00.
  4. In caso di eccedenza di richieste rispetto alle risorse disponibili, saranno prese in considerazione prima le richieste prioritarie. Le richieste non prioritarie, cioè da parte di soggetti con reddito ISEE superiore a euro 20.000,00, potranno essere soddisfatte con una proporzionale riduzione nell’ambito delle risorse disponibili.
  5. Il rimborso può essere riconosciuto, con riferimento alla medesima prestazione verso lo stesso soggetto (figlio), una sola volta per nucleo familiare.
  6. La richiesta di rimborso per spese inerenti all’anno scolastico 2024-2025 può essere presentata entro il 30 giugno 2025.

Si precisa che le richieste verranno processate entro 60 giorni dal termine indicato alla precedente lettera f)

Documentazione richiesta:

  1. Modulo Rimborso iscrizione pre-ingresso e doposcuola figli compilato in ogni sua parte.
  2. Copia dell’ultima busta paga.
  3. Documentazione di spesa (ricevute o attestazione del versamento effettuato).
  4. Attestazione da parte dell’Istituto dell’iscrizione dello studente.
  5. Dichiarazione ISEE del nucleo familiare.

 

L. Rimborso integrativo figli con disabilità.

  1. Alla/al lavoratrice/lavoratore dipendente che abbia uno o più figli con disabilità fiscalmente a carico viene corrisposto un rimborso fino ad un massimo di € 750,00 quale concorso spese per l’assistenza.
  2. Il rimborso viene riconosciuto in presenza di una invalidità civile certificata superiore al 33%.
  3. Il rimborso vale € 750,00 se il soggetto invalido non percepisce altre forme di prestazioni economiche correlate alla disabilità. Laddove il soggetto con disabilità sia titolare di altre forme di prestazioni economiche (ad esempio Pensione di inabilità civile, Assegno mensile, Indennità di accompagnamento, Indennità mensile di frequenza) il rimborso è ridotto a € 500,00.
  4. In caso di eccedenza delle richieste rispetto alle risorse disponibili verrà redatta una graduatoria sulla base del reddito ISEE del richiedente e, a parità di reddito, del grado di invalidità certificata.
  5. Il rimborso può essere riconosciuto, con riferimento alla medesima prestazione verso lo stesso soggetto, una sola volta per nucleo familiare.
  6. La richiesta di rimborso può essere presentata entro il 31 ottobre 2025.

Si precisa che le richieste verranno processate entro 60 giorni dal termine indicato alla precedente lettera f)

Documentazione richiesta:

  1. Modulo Rimborso integrativo per figli con disabilità compilato in ogni sua parte.
  2. Copia dell’ultima busta paga.
  3. Certificazione medica del figlio invalido rilasciata da Ente Pubblico/Verbale del medico Legale.
  4. Documentazione attestante la condizione di “figlio fiscalmente a carico”.
  5. Dichiarazione ISEE del nucleo familiare.

 

IMPORTANTE:

- La dotazione economica per ogni linea di intervento è cumulativa delle prestazioni nei confronti del singolo lavoratore, infatti ogni lavoratore potrà richiedere annualmente fino a 1.500,00€ di rimborsi.

- I documenti oggetto di rimborso (ad esempio fatture, ricevute, scontrini) da parte degli Enti Bilaterali del Commercio e del Turismo della provincia di Cuneo non possono essere presentati - per l'importo erogato - presso altri Enti per equivalenti o similari pratiche di rimborso, agevolazioni e detrazioni fiscali (ad esempio dichiarazione dei redditi).

-Si precisa che trascorso un anno solare dalla data del documento di spesa non sarà più possibile chiedere il rimborso (es.: se la data dello scontrino è 10 maggio 2024, la mail di richiesta deve essere inviata entro il 10 maggio 2025 con tutta la documentazione completa).

- L'ATTESTAZIONE ISEE dovrà essere inviata integralmente ad esclusione della DSU.

- Tutte le richieste di rimborso devono essere inviate da un indirizzo di posta elettronica privato (NON  aziendale).

- Non verranno prese in considerazione le richieste pervenute dopo la data di scadenza.

Presentazione domande

lettera raccomandata a

Fondo Sostegno c/o

Enti Bilaterali del Commercio e del Turismo della provincia di Cuneo

Via Avogadro n. 32 – 12100 Cuneo

messaggio di posta elettronica certificata a

 Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. per settore Commercio

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Contatti

Via Amedeo Avogadro 32 Cuneo

PEC Ente Bilaterale Commercio: ebcom@pec.it

PEC Ente Bilaterale Turismo: ebtur@pec.it

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