Rimborsi per lavoratrici e lavoratori dipendenti da aziende iscritte agli Enti Bilaterali da almeno 12 mesi

FARE IN OGNI CASO RIFERIMENTO AL PROGRAMMA ANNUALE DI ATTIVITA' RIFERITO ALL'ENTE BILATERALE DI COMPETENZA (TERZIARIO O TURISMO)

INFORMIAMO TUTTI GLI UTENTI CHE QUALSIASI RICHIESTA PERVENUTA DOPO LA DATA INDICATA NON VERRA' PRESA IN CONSIDERAZIONE
A. Rimborso integrativo per Congedo Parentale
  1. Alla/al lavoratrice/lavoratore dipendente con contratto di lavoro full-time che richieda e fruisca del periodo di congedo parentale (maternità facoltativa) per almeno 90 giorni continuativi entro la data del compimento dell’anno di vita del bambino, viene riconosciuto un rimborso una tantum di € 500,00. Il rimborso è riconosciuto anche in caso di fruizione del congedo parentale per adozione.
  2. Il rimborso può essere riconosciuto una sola volta all’anno per nucleo familiare.
  3. Per i lavoratori con contratto di lavoro a tempo parziale (part-time) tutti gli importi fissi eventualmente accordati come rimborso di sostegno al reddito dovranno essere rapportati all’orario previsto dal contratto individuale di lavoro (o successive variazioni) rispetto all’orario contrattuale pieno.
  4. Il rimborso non spetta in caso di reddito ISEE superiore a € 40.000,00.
  5. La richiesta può essere presentata decorso il 90° giorno di congedo parentale (maternità facoltativa) e fino al compimento dell’anno di vita del bambino.

Documentazione richiesta:

  1. Modulo Rimborso integrativo per Congedo Parentale compilato in ogni sua parte (compresa quella riservata al datore di lavoro).
  2. Copia dell’ultima busta paga antecedente l’inizio della maternità obbligatoria.
  3. Copia della comunicazione all’INPS della richiesta di congedo parentale (maternità facoltativa).
  4. Copia dichiarazione ISEE del richiedente.

IMPORTANTE:

- La dotazione economica per ogni linea di intervento è cumulativa delle prestazioni nei confronti del singolo lavoratore, infatti ogni lavoratore potrà richiedere annualmente fino a 1.500,00€ di rimborsi.

- I documenti oggetto di rimborso (ad esempio fatture, ricevute, scontrini) da parte degli Enti Bilaterali del Commercio e del Turismo della provincia di Cuneo non possono essere presentati - per l'importo erogato - presso altri Enti per equivalenti o similari pratiche di rimborso, agevolazioni e detrazioni fiscali (ad esempio dichiarazione dei redditi).

-Si precisa che trascorso un anno solare dalla data del documento di spesa non sarà più possibile chiedere il rimborso (es.: se la data dello scontrino è 10 maggio 2024, la mail di richiesta deve essere inviata entro il 10 maggio 2025 con tutta la documentazione completa).

- L'ATTESTAZIONE ISEE dovrà essere inviata integralmente ad esclusione della DSU.

- Tutte le richieste di rimborso devono essere inviate da un indirizzo di posta elettronica privato (NON  aziendale).

- Non verranno prese in considerazione le richieste pervenute dopo la data di scadenza.

Presentazione domande

lettera raccomandata a
Fondo Sostegno c/o
Enti Bilaterali del Commercio e del Turismo della provincia di Cuneo

Via Avogadro n. 32 – 12100 Cuneo
messaggio di posta elettronica certificata a
Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. per settore Commercio

 Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. per settore Turismo
messaggio di posta elettronica a
Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Contatti

Via Amedeo Avogadro 32 Cuneo

PEC Ente Bilaterale Commercio: ebcom@pec.it

PEC Ente Bilaterale Turismo: ebtur@pec.it

Ricerca